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Richiesta certificazione di stato civile

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I certificati e gli estratti di Stato Civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Chiunque può chiedere certificazioni di stato civile purché sia in possesso dei dati esatti a cui il certificato richiesto si riferisce e che gli eventi riferiti alla certificazione richiesta siano avvenuti nel Comune.

Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto ( Art. 177 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ).

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Descrizione

Si possono richiedere:

  • certificati di:
    • nascita, da cui risulta luogo e data di nascita;
    • matrimonio, da cui risulta luogo e data di matrimonio;
    • morte, da cui risulta luogo, data di morte e stato civile;
  • certificati plurilingue di:
    • nascita;
    • matrimonio;
    • morte;
  • estratto per copia integrale dell’atto di:
    • nascita;
    • matrimonio;
    • morte;
  • estratto per riassunto dell’atto di:
    • nascita, con i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni (a richiesta, ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 , per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, si possono indicare anche paternità e maternità);
    • matrimonio, con i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni;
    • morte, con i dati del certificato di morte completato dall’ora della morte.

Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai. Per le “istituzioni private” non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati e non è necessaria l’autenticazione della firma.

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Come fare

Il cittadino deve compilare il relativo documento ottenere la certificazione di stato civile.

Il documento da compilare è scaricabile al seguente link

RICHIESTA TRAMITE EMAIL O PEC

La richiesta potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: tigliole@cert.ruparpiemonte.it oppure tramite email all’indirizzo: demografici@comune.tigliole.at.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    - che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
    - che vengano allegate la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente acquisite mediante scanner.
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Cosa serve

Per il rilascio dei certificati di Stato Civile si richiede:

  • conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario
  • documento d’identità in corso di validità
  • compilazione dell’apposito modulo di richiesta nel caso in cui il certificato sia intestato ad altre persone o la richiesta avvenga non di persona allo sportello dell’Ufficio Stato Civile
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Cosa si ottiene

Il certificato o l'estratto per copia integrale dell'atto dello stato civile.

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Tempi e scadenze

Rilascio immediato.

I certificati hanno validità illimitata mentre gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio. L’entrata in vigore dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ) ha abrogato il comma 2 dell’ Art. 41 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

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Costi

Tutti i certificati di stato civile sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (ex Art. 7 L. 29 dicembre 1990 n. 405 ).

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Contatti Utili

Telefono : 0141667124 int. 1
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2026, 16:06

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